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Descrizione

Erboristeria

L'erborista è sia colui che raccoglie, coltiva e prepara le piante officinali sia colui che commercia in prodotti di erboristeria cioè prodotti derivanti da piante officinali.

La raccolta di specie officinali spontanee è consentita previa specifica autorizzazione, ovvero mediante rilascio di apposito tesserino, da parte delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo comprese nell'elenco di cui al Decreto ministeriale 24/01/2022, n. 29551 e il suo allegato

Per prodotti erboristici si intendono i prodotti a base di piante officinali singole o in miscela o parte di pianta fresca o essiccata e loro derivati ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche, diversi da medicinali, integratori alimentari, prodotti cosmetici, prodotti aromatici e coloranti, intesi a favorire lo stato di benessere dell’organismo umano o animale; conseguentemente i prodotti erboristici, alla dose utilizzata, non possono vantare attività terapeutica o nutrizionale.

Trattandosi di un esercizio commerciale per la vendita di prodotti alimentari e/o non alimentari, lo svolgimento dell'attività di erboristeria è soggetto agli stessi adempimenti previsti per il commercio in esercizio di vicinato, in una media struttura di vendita o in una grande struttura di vendita.

Requisiti

Per aprire un'attività di erboristeria occorre inoltre distinguere fra le seguenti fattispecie:

  • commercio al dettaglio di soli prodotti confezionati con esclusione di miscelazione e preparazione di erbe, tisane o fitoderivati
  • produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati.

Nel primo caso, secondo il Ministero delle Attività Produttive (Parere ministeriale 08/05/2003, n. 552193), si tratta esclusivamente di attività commerciale ed è necessario il possesso dei soli requisiti morali per la vendita di prodotti non alimentari (per esempio saponi e creme) mentre, per la vendita di prodotti alimentari (per esempio tisane e infusi), oltre ai requisiti morali, è necessario il possesso dei requisiti professionali.

Nel secondo caso il Decreto legislativo 21/05/2018, n. 75 prevede che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali sono considerate a tutti gli effetti attività agricole. La vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione, le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante sono consentite ai farmacisti e a coloro che sono in possesso del titolo di erborista.

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